Art. 1.

      1. L'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che il diritto alla estinzione della prelazione ivi disciplinato si applica anche agli alloggi già alienati o in corso di alienazione ai sensi delle previsioni di cui alla legge 6 gennaio 1983, n. 5.